Risarcimento per voli in RITARDO o CANCELLATI

I ritardi aerei possono capitare, ma non significa che bisogna accettarli passivamente.

Hai sempre diritto all’assistenza riconosciuta in base alla tratta percorsa (UE o internazionale), alla distanza (da meno di 1500 km a oltre 3500 km) e alle ore di ritardo (da 2 a 4).

Se il ritardo supera le 5 ore puoi rinunciare a partire senza dover pagare nessuna penale e puoi addirittura richiedere il rimborso per la parte del viaggio che non hai potuto fare.

Secondo la Carta dei diritti del passeggero, – che recepisce il Reg. CE n. 261 del 2004, ed informazioni più chiare sono disponibili sul sito dell’ENAC potresti avere diritto a 600€ di risarcimento per ogni volo in ritardo, cancellato o in overbooking degli ultimi 3 anni.

E’ possibile verificare il diritto al rimborso inserendo i dati del volo sul sito www.airhelp.com e, se spetta, richiedere il pagamento della somma. Airhelp ha aiutato oltre 5 Milioni di persone a far rispettare i loro diritti!

In ogni caso la compagnia aerea deve fornire assistenza per:

  • pasti e bevande in base al tempo di attesa
  • una camera in hotel se è necessario trascorrere la notte
  • traferimento hotel/aeroporto
  • 2 telefonate o messaggi via fax o mail.

Volo cancellato? Puoi scegliere tra il rimborso del biglietto oppure di partire con il primo volo disponibile.

Vediamo come funziona la tutela per il passaggero: 

In caso di sciopero, il volo può subire un ritardo oppure una cancellazione: in entrambi i casi la disciplina europea prevede che il viaggiatore sia tutelato. L’Unione Europea ha voluto garantire al viaggiatore alcuni diritti nei casi in cui la sua volontà incida poco. La materia è regolata dal  Reg. CE n. 261 del 2004, ed informazioni più chiare sono disponibili sul sito dell’ENAC ovvero l’Ente Nazionale Aviazione Civile.

Online troverai la Carta dei Diritti dei Passeggeri, in cui sono riassunti tutti i punti principali del Regolamento.

In base al citato regolamento ed alla carta dei diritti dei passeggeri, Le condizioni per aver diritto ad essere tutelati sono:

  1. possiede un biglietto aereo
  2. ha una prenotazione confermata
  3. si presenta all’imbarco nei tempi e nei modi indicati per iscritto, se non gli sono stati indicati deve presentarsi massimo 45 minuti prima dell’ora di partenza
  4. è stato trasferito da un volo all’altro dal vettore aereo oppure dall’operatore turistico.

Sono esclusi i casi in cui il passeggero possiede un biglietto gratuito o acquistato ad una tariffa ridotta non accessibile al pubblico oppure se gli viene negato l’imbarco per motivi di salute o di sicurezza oppure se non ha documenti di viaggio validi.

Anche il volo (di linea, charter o low cost) deve rispondere ad alcuni requisiti ben precisi.

La partenza deve avvenire in un aeroporto dell’Unione Europea. Altrimenti se il volo parte al di fuori dei confini comunitari deve avere come destinazione l’UE e la compagnia aerea deve essere comunitaria, ma il passeggero non deve aver ricevuto già dei benefici erogati dalla normativa del paese di partenza.

Che fare se il volo viene cancellato?

Quando c’è uno sciopero bisogna distinguere due casi:

  1. volo annullato (l’aereo non parte)
  2. volo in ritardo (la partenza dell’aereo è ritardata rispetto all’orario di partenza previsto).

Se viene cancellato un volo hai diritto al rimborso del biglietto per quella parte di viaggio non effettuata, altrimenti hai diritto a prendere un altro volo il prima possibile o in una data successiva a seconda delle tue esigenze.

La compagnia aerea, inoltre, deve fornirti assistenza. In pratica si tratta di:

  • pasti e bevande in base al tempo di attesa
  • una camera in hotel se è necessario trascorrere la notte
  • traferimento hotel/aeroporto
  • 2 telefonate o messaggi via fax o mail.

Ricevono assistenza per primi i disabili e loro accompagnatori, i minori non accompagnati.

A volte si può ricevere un risarcimento in contanti con bonifico, versamento o assegno oppure in buoni di viaggio e/o altri servizi se il passeggero è d’accordo.

L’importo del risarcimento va da 250 a 600 euro e varia in base alla tratta (voli UE o internazionali) e ai km percorsi (da meno di 1500 km a oltre 3500 km). Questo importo può essere diminuito della metà dalla compagnia, se offre al passeggero un volo alternativo che arriva 2, 3 o 4 ore dopo il volo originario.

Il risarcimento non si riceve se:

  • la compagnia dimostra che la causa della cancellazione sia eccezionale (compreso lo sciopero)
  • la compagnia ha avvisato il passeggero prima della partenza
    • almeno 2 settimane
    • tra il 15° e il 7° giorno gli offre un volo alternativo che parte massimo 2 ore prima e arrivi massimo 4 ore dopo
    • entro 7 giorni gli offre un volo alternativo che parte massimo 1 ora prima e arrivi massimo 2 ore dopo.

E’ possibile ottenere la richiesta di rimborso, al verificarsi di determinate condizioni:

  • Ritardo di oltre 3 ore per voli comunitari con tratte superiori a 1500 km, 250€
  • Ritardo di oltre 3 ore per voli internazionale con tratte comprese fra i 1500 ed i 3500 km, 400€
  • Ritardo di oltre 4 ore per voli internazionali con tratte superiore a 3500 km, circa 600€

N.B. non è possibile avviare una pratica di rimborso in caso di ritardo aereo pari o inferiore a 2 ore.